articolo 1
E’ costituita l’Associazione Nazionale culturale
“Club di Papillon”. La stessa non ha fine di lucro.
articolo 2
L’Associazione ha sede in Alessandria, via della Maranzana,
n. 62.
articolo 3
Scopo dell’Associazione è quello di promuovere
la cultura enogastronomica e la riscoperta delle tradizioni
enologiche, agricole, culinarie italiane. Per il raggiungimento
del proprio scopo l’associazione si propone di:
organizzare la divulgazione, sotto qualsiasi forma, dell’attività
dell’Associazione;
organizzare spettacoli, momenti ricreativi, gite, cicli di conferenze,
film, cineforum, corsi di formazione, degustazioni, concorsi,
incontri con la stampa, concerti e spettacoli teatrali, convegni
rivolti alla realizzazione dello scopo sociale, rassegne, fiere;
sostenere e divulgare le pubblicazioni relative al tempo libero
e alla valorizzazione delle produzioni enogastronomiche realizzate
dall’Associazione o per conto dell’Associazione
o da terzi;
sostenere e promuovere associazioni, consorzi, circoli che possano
completare gli scopi perseguiti dall’Associazione;
editare pubblicazioni e materiale informativo principalmente
per i soci, relativi allo scopo sociale
articolo 4
L’Associazione ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre
2030 (duemilatrenta). La stessa potrà essere prorogata
dall’assemblea straordinaria con propria deliberazione.
articolo 5
Il patrimonio è costituito dai seguenti fondi:
beni mobili e immobili acquisiti dall’Associazione;
eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
eventuali erogazioni, donazioni, lasciti
Le entrate dell’associazione sono costituite:
dalle quote sociali;
dalle entrate derivanti da manifestazioni, corsi di formazione,
stages, mostre, congressi o partecipazioni ad iniziative di
enti pubblici;
da contributi di enti pubblici, fondazioni, associazioni e aziende
private;
da ogni altra entrata relativa allo svolgimento dell’attività
istituzionale
da eventuali entrate commerciali marginali
E’ fatto espresso divieto di distribuzione, anche in
modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché
di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione,
salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte
dalla legge.
articolo 6
L’esercizio finanziario si svolge dal primo gennaio al
trentuno dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico finanziario
dell’esercizio precedente deve essere approvato dall’assemblea
ordinaria dei soci entro il trenta aprile di ogni anno.
articolo 7
La quota associativa viene stabilita ogni anno dal Consiglio
Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile (eccezion
fatta per i trasferimenti a causa di morte) e non è rivalutabile.
articolo 8
Sono soci dell’Associazione i soci fondatori, i soci ordinari
e i soci onorari.
Sono soci fondatori gli intervenuti all’atto costitutivo
dell’Associazione;
Sono soci ordinari le persone fisiche, italiane e straniere,
che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che
accettino le finalità dell’Associazione e le relative
norme statuarie.
All’atto dell’iscrizione, i soci ordinari devono
versare la quota relativa all’anno in corso e fissata
da Consiglio Direttivo.
I soci ordinari possono versare una quota integrativa, il cui
importo minimo è proposto ogni anno dal Consiglio Direttivo,
a titolo di liberalità a sostegno dell’attività
dell’Associazione. I soci che versano tale integrazione
vengono gratificati con la specifica dizione soci ordinari benemeriti
o soci ordinari sostenitori.
La quota stabilita dal Consiglio Direttivo per i soci ordinari
può essere dallo stesso ridotta in casi specifici per
favorire l’adesione di familiari di soci ordinari o di
studenti. La domanda di associazione deve essere proposta al
Consiglio Direttivo, anche attraverso il rappresentante delle
sezioni locali, ove istituite, unitamente al versamento della
quota associativa.
Tutti i soci hanno diritto a partecipare all’assemblea
con diritto di voto dal momento in cui la domanda di associazione
è stata accettata dal Consiglio Direttivo, purché
gli stessi siano in regola con il versamento delle quote sociali.
La qualità di socio si perde per decesso, per dimissioni
e per esclusione.
L’esclusione del socio viene dichiarata dal Consiglio
Direttivo nei casi di indegnità e di inosservanza dei
doveri statuari con delibera motivata.
I soci onorari sono persone che, per particolari meriti tecnici,
culturali, scientifici, abbiano contribuito o possano contribuire
a realizzare e diffondere i principi e le finalità dell’associazione.
I soci onorari sono esclusi dal pagamento della quota associativa.
Gli stessi vengono ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo.
E’ espressamente esclusa la temporaneità della
partecipazione alla vita associativa.
articolo 9
Sono organi dell’Associazione:
l’Asseblea dei soci
il Consiglio Direttivo
il Presidente
il Collegio Sindacale
articolo 10
L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente
almeno una volta l’anno, mediante avviso pubblicato su
un apposito organo di stampa destinato agli associati almeno
quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea,
o mediante invio di lettera a tutti gli associati.
L’Assemblea dei soci, in via ordinaria elegge il Consiglio
Direttivo, e il Collegio Sindacale, approva il rendiconto economico
finanziario e delibera su quant’altro previsto dalla normativa
vigente e dalle presenti norme statuarie.
In via straordinaria l’Assemblea dei soci può essere
convocata dal Presidente dell’Associazione, su richiesta
del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno un
decimo dei soci e delibera sulle materie ad essa destinate dalla
normativa vigente.
Le deliberazioni assembleari e i rendiconti economici e finanziari
rimarranno affissi presso la sede dell’Associazione a
disposizione dei soci per i 15 giorni successivi la loro approvazione.
L’Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente
del Consiglio Direttivo, in assenza del quale viene sostituito
dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, l’assemblea
nomina un Presidente per i lavori della sessione.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario. Hanno
diritto di intervenire all’Assemblea i soci fondatori,
ordinari e onorai.
I soci possono farsi rappresentare, con delega, solo da altri
soci, anche se membri del Consiglio, salvo che per l’approvazione
del conto consuntivo, oltre che per le deliberazioni in merito
a responsabilità dei consiglieri.
Spetta al Presidente di constatare la regolarità delle
deleghe e il diritto di intervento all’assemblea.
Il segretario redige il processo verbale dell’Assemblea.
L’Assemblea deve ratificare l’eventuale regolamento
dell’Associazione elaborato dal Consiglio Direttivo.
articolo 11
Con l’adesione di almeno 30 soci residenti nell’ambito
territoriale di competenza, potranno essere istituite delle
sezioni locali autonome, le quali saranno contraddistinte, oltre
che dal nome “Club di Papillon” dal nome che ne
identifichi l’ambito territoriale.
I soci delle sezioni manterranno la qualifica, a ogni effetto,
di soci dell’Associazione.
Le sezioni saranno, per le iniziative proprie, autonome; nomineranno
un Delegato tra gli associati ed eventualmente amministratori
e approveranno annualmente il rendiconto della propria gestione.
La nomina del Delegato diventa operativa dopo la ratifica del
Consiglio Direttivo nazionale.
Il Delegato o l’assemblea delle sezioni potrà deliberare
ciascun anno una quota aggiuntiva destinata al funzionamento
delle attività locali.
Le sezioni saranno rette da apposito regolamento, conforme allo
Statuto dell’Associazione Nazionale, approvato dall’assemblea
della sezione previa approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale.
Ogni sezione può nominare un Presidente scelto tra personalità
di spicco dell’ambiente culturale ed enogastronomico locale
o nazionale, che assume la qualifica di socio onorario.
Il presidente Nazionale può nominare Governatori, da
scegliersi tra i soci, con funzioni consultive nell’ambito
del coordinamento delle realtà territoriali.
articolo 12
Il comitato dei Delegati di sezione è costituito dai
Delegati delle sezioni locali ed è convocato dal Presidente
dell’Associazione Nazionale o su richiesta di almeno dieci
delegati di sezione che richiedono la discussione di argomenti
particolari. Lo stesso ha funzione propositiva e consultiva
sulla vita dell’Associazione.
Il Comitato dei Governatori è costituito dai Governatori,
è convocato dal Presidente dell’Associazione Nazionale
ed ha funzione consultiva circa il coordinamento delle realtà
territoriali.
articolo 13
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri
variabile da 3 (tre) a 9 (nove), secondo le deliberazioni dell’Assemblea,
eletti tra i soci.
Ha il compito di elaborare le direttive e lo sviluppo dell’Associazione
e formulare l’indirizzo tecnico e organizzativo.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni
e possono essere rieletti.
Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione. Elegge il Presidente fra i propri componenti
e un Vice Presidente. Può elaborare il regolamento dell’Associazione
da presentare all’assemblea dei soci per la ratifica.
articolo 14
Il Presidente dell’Associazione ha la legale rappresentanza
dell’Associazione ed ha le seguenti attribuzioni:
- convoca il Consiglio Direttivo
- controlla l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio
Direttivo, del comitato dei Delegati o Governatori e dell’Assemblea
dei soci;
- ogni altra funzione attribuitagli dal Consiglio Direttivo
con apposita delibera e / o dalla legge.
articolo 15
Il Collegio Sindacale è composto da tre membri, anche
non soci. Effettua il controllo amministrativo sulla gestione
finanziaria dell’Associazione.
articolo 16
Le cariche sociali sono gratuite, salvo diversa deliberazione
dell’Assemblea dei soci e fatto salvo il rimborso delle
spese sostenute per lo svolgimento della funzione.
articolo 17
L’Assemblea è validamente costituita e legittimata
a deliberare con le maggioranze previste dall’articolo
21 e del codice civile. Tuttavia, la stessa è validamente
costituita, anche per le modifiche relative all’atto costitutivo
e allo statuto, quando in prima convocazione sia presente almeno
la metà degli associati e in seconda convocazione qualunque
sia il numero degli intervenuti.
articolo 18
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea
che lo delibera provvede alla nomina di uno o più liquidatori.
La stessa Assemblea delibererà in ordine alla destinazione
del fondo comune.
In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio
della stessa sarà devoluto ad altra associazione con
scopi analoghi o a fini di pubblica utilità, sentito
l’organismo di controllo di cui all’articolo 3,
comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
articolo 19
Per quanto non previsto dal presente Statuto occorre fare riferimento
alle vigenti norme e ai principi generali dell’ordinamento
giuridico, oltre che al regolamento di attuazione del presente
Statuto.